Per contrastare l’impoverimento delle risorse del nostro pianeta e garantire comunque la capacità di soddisfare i propri bisogni si sollecitano modelli di consumo sostenibile. Il consumo sostenibile presuppone una piena consapevolezza del consumatore, la sua possibilità di scelta e la sua capacità di valutare correttamente le informazioni sull’impatto sociale e ambientale dei beni e servizi di cui usufruisce.

Le etichettature rappresentano il modo più immediato per comunicare in modo efficace e sintetico con il consumatore al momento dell’acquisto. Molti produttori scelgono di comunicare
sul proprio prodotto le relative prestazioni sociali e ambientali per fornire in modo chiaro le caratteristiche del prodotto stesso, permettendo ai consumatori di scegliere attentamente e consapevolmente. La necessità di un’informazione trasparente e completa è una delle aspettative più importanti del consumatore, che chiede di essere messo in condizione di fare scelte sempre più consapevoli e sostenibili. L’esigenza di avere un consumatore più informato e consapevole è particolarmente sentita anche dalle istituzioni, sia a livello nazionale che europeo, soprattutto in tema di etichettatura nutrizionale, in quanto il comportamento alimentare è uno dei fattori rilevanti per la prevenzione in tema di salute. La conoscenza delle qualità e delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, infatti, è uno strumento necessario per offrire ai consumatori tutti gli elementi utili per seguire una sana e bilanciata alimentazione, al fine di garantirgli il diritto alla corretta informazione. ?? – Ed è proprio in funzione di questo nobile scopo che, negli ultimi anni, abbiamo assistito all’accendersi del dibattito intorno all’armonizzazione a livello europeo della c.d. etichettatura nutrizionale fronte pacco, con 2 modelli a contendersi il possibile primato, il Nutri- score, di origine francese, e il Nutrinform Battery proposto dall’Italia.

La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori è disciplinata a livello europeo dal Regolamento UE 1169/2011, che ha come obiettivo quello di assicurare un’informazione chiara e corretta, in modo da non indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti dei prodotti che acquistano. L’operatore è responsabile delle informazioni che fornisce sull’etichetta. Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta. Quando invece gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale.

Ci sono degli elementi obbligatori che devono comparire in etichetta:

  • la denominazione dell’alimento: accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico trattamento che ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»). Per i prodotti congelati prima della vendita e che sono venduti decongelati sarà obbligatorio
    riportare, accanto alla denominazione del prodotto, l’indicazione “decongelato”;
  • l’elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso. Gli allergeni devono essere evidenziati con carattere diverso rispetto agli altri ingredienti per dimensioni, stile o colore, in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza. Nel caso di presenza di “oli vegetali” o “grassi vegetali” ci sarà un apposito elenco che ne indicherà l’origine
    specifica (es. olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati ecc.);
  • la quantità netta;
  • la data di scadenza. Nel caso di prodotti molto deperibili, la data è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il” che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere
    consumato. Nel caso di alimenti che possono essere conservati più a lungo, invece, si troverà la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il” (termine minimo di conservazione) che indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l’odore ma può essere consumato senza rischi per la salute;
  • le condizioni di conservazione e di impiego. Le condizioni di conservazione devono essere indicate per consentire una conservazione ed un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione;
  • il paese di origine e il luogo di provenienza. Questa indicazione, già obbligatoria per alcuni prodotti (carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva), viene estesa anche a carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e avicola;
  • la dichiarazione nutrizionale. Sono obbligatorie indicazioni su: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale La dichiarazione nutrizionale può
    essere integrata con l’indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre. L’indicazione del valore energetico è riferita a 100 g/100 ml dell’alimento, oppure alla singola porzione. Il valore energetico è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio ossia circa 2000 kcal al giorno.

 

Progetto SCEGLI CONSAPEVOLE, con contributo L.R. 4/17 – Anno 2023