Per uscire dall’impasse di una posizione debitoria che non lascia via di scampo, evitando di incorrere nell’usura, sopraggiunge in soccorso una forma di tutela ad hoc: la legge n. 3/2012, notoriamente conosciuta anche come “salvasuicidi”. È con il titolo di questa norma “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” che la definizione di sovraindebitamento compare ufficialmente per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico. La legge inquadra lo stato di sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Il provvedimento nasce come primo strumento reale in grado di ridare speranza a coloro che, schiacciati dai debiti, si ritrovano in situazioni economiche difficili se non tragiche, opera quindi anche una funzione etica perché il debitore in difficoltà potrà tornare ad essere una persona serena, pienamente inserita nella vita economica della propria comunità e, soprattutto, nuovamente produttiva.

La legge “salvasuicidi” ha definito una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, si rivolge in pratica a tutti i soggetti non fallibili con meno di 200 mila euro di fatturato certificato negli ultimi tre anni. Rientrano nel computo piccoli imprenditori, imprese, aziende agricole, liberi professionisti, start up innovative, anche enti no profit, oltre che lavoratori dipendenti e pensionati: oltre a essere soggetti non fallibili, gli altri presupposti ineludibili sono la certificazione della situazione di eccessivo indebitamento, e che non vi siano atti di frode nei confronti dei creditori dimostrati a proprio carico. Il beneficio immediato è che , una volta presentata la
domanda, ogni atto esecutivo (pignoramento dello stipendio/pensione, aste immobiliari) viene bloccato e vengono sospesi gli interessi convenzionali o legali. Il debitore in questione può avvalersi di tre principali strade risolutive per giungere all’esdebitazione totale, presentando una proposta di rientro del debito ai creditori, accompagnata da una serie di documenti concernenti la propria situazione economica e personale, che verrà vagliata ed in seguito attestata da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un ente indipendente e imparziale appositamente nominato. I piani previsti sono:

  1. Il piano del consumatore: una proposta di pagamento rateizzato dei propri debiti presentata ai creditori e richiedibile solamente da persone fisiche, incentrata sulla sostenibilità del debitore, dei suoi beni e dei suoi redditi.
  2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti: tale procedura si rivolge a tutte le categorie di debitori e consiste in una sorta di concordato per cui il soggetto debitore avvia un percorso di parziale pagamento ai creditori. Se almeno il 60% dei creditori ritiene idonea tale proposta di pagamento
    ridotto del debito e la accetta, anche il rimanente 40% si adegua.
  3. La liquidazione del patrimonio: riservata a chi non è in grado di dare avvio a una proposta rivolta ai propri creditori. In questo caso l’operazione di esdebitamento prevede un percorso nel quale ogni bene di proprietà del debitore verrà venduto, in modo che il ricavato possa essere distribuito tra i creditori.

I debiti che possono essere cancellati grazie alla legge 3/2012 e quindi rientrano nelle procedure di sovraindebitamento sono quelli: verso le banche e finanziarie (quali mutui, prestiti personali, …), verso fornitori, privati (quali ad esempio i debiti di condominio), verso le Pubbliche Amministrazioni (come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione). I soli debiti che non rientrano in questa legge e quindi NON possono essere eliminati sono quelli di mantenimento, come ad esempio gli alimenti non pagati al coniuge.

 

Progetto SCEGLI CONSAPEVOLE, con contributo L.R. 4/17 – Anno 2023