Con la “pace fiscale” il Governo è intervenuto in soccorso dei contribuenti. La nuova Definizione agevolata, soprannominata “Rottamazione-quater”, si applica ai debiti affidati in riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative, l’accesso alla misura agevolata prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi comprese le cosiddette “maggiorazioni”.

La Rottamazione-quater si estende anche ai debiti contenuti in cartelle non ancora notificate, interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione e a quelli già ricompresi in precedenti “rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nel provvedimento solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede ad adottare uno specifico provvedimento, a trasmetterlo, sempre entro la stessa data, all’Agenzia delle entrate-Riscossione o pubblicarlo sul proprio sito internet.

Per accedere ai benefici della rottamazione il soggetto richiedente deve presentare la propria dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2023, esclusivamente tramite modalità telematiche definite dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet (agenziaentrateriscossione.gov.it). Per inoltrare la domanda di adesione alla Rottamazione-quater sono state predisposte due procedure alternative: o accedendo nell’area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende procedere, o compilando un apposito form in ogni sua parte nell’area pubblica del sito, senza la necessità di inserire credenziali di accesso, e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

Dopo la presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al debitore, entro il 30 giugno 2023, una comunicazione di accettazione della domanda, in cui saranno indicati: l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente, oppure, l’eventuale diniego, sottolineando le motivazioni per le quali non è stata accolta la domanda.

Esistono due diverse modalità per pagare i debiti: è possibile saldare l’importo o in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure, rateizzandolo in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che l’Agenzia delle entrate-Riscossione
invierà entro il 30 giugno 2023.

Il pagamento potrà avvenire presso i seguenti canali:

 Il sito istituzionale (www.agenziaentrateriscossione.gov.it);
 App EquiClick;
 Domiciliazione sul conto corrente;
 Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
▪ sportelli bancari;
▪ uffici postali;
▪ home banking;
▪ ricevitorie e tabaccai;
▪ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
▪ Postamat;
 Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Con l’adesione alla “Rottamazione-quater” sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

La legge, inoltre, non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni” (ad esempio “Rottmazione-ter”). In tal caso la “Comunicazione” che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

Per segnalazioni, informazioni ed assistenza, potete rivolgervi agli sportelli dell’Associazione che trovate al link https://www.udiconer.it/iniziativa-sportelli-aperti-ai-consumatori/

 

 

Progetto SCEGLI CONSAPEVOLE, con contributo L.R. 4/17 – Anno 2023