Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato del 21 aprile 2023, ha anticipato la proroga per la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. La data di scadenza per la presentazione della domanda per aderire alla c.d. “rottamazione quater” slitterà al 30 giugno rispetto al termine attuale del 30 aprile. Si avranno quindi due mesi in più di tempo per presentare la propria richiesta all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Questo spostamento al 30 giugno cambia di conseguenza anche il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate comunicherà ai contribuenti qual è l’importo delle somme dovute e come è articolato il piano dei versamenti in base al numero delle rate prescelte dal cittadino. La nuova deadline è fissata per il 30 settembre.
L’effetto domino dei rinvii farà “scivolare” anche l’ultimo giorno per il versamento della prima o unica rata. La scadenza non sarà più il 31 luglio ma il 31 ottobre, quindi dopo l’estate. Mentre resterà fermo sia il termine della seconda rata fissato al 30 novembre sia quelle successive che potranno estendersi fino a un massimo complessivo di 18 rate (l’ultima delle quali in scadenza il 30 novembre 2027).
Alla luce del nuovo calendario è utile sintetizzare gli aspetti principali di questa quarta edizione della rottamazione. Con la definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio (art. 1, commi da 231 a 252 Legge n. 197/2022) si estinguono i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Quindi, non devono essere versati gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio. Come anticipato, possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: contenuti in cartelle non ancora notificate, interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione, già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
Per presentare l’istanza di adesione occorre collegarsi, entro il prossimo 30 giugno 2023, all’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/.
L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche, infatti, sul sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione è disponibile un apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti: in area riservata e in area pubblica. Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione. Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).
Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente: se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). Se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata. L’utente riceverà una prima e- mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con
allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare all’interessato, entro il 30 settembre 2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze. Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.
In base alle nuove scadenze, l’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra: unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (anziché 31 luglio 2023), numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive.
Per segnalazioni, informazioni ed assistenza, potete rivolgervi agli sportelli dell’Associazione che trovate al link https://www.udiconer.it/iniziativa-sportelli-aperti-ai-consumatori/
Progetto SCEGLI CONSAPEVOLE, con contributo L.R. 4/17 – Anno 2023