La procedura di sovraindebitamento si articola in una serie di fasi:
<ul>
<li>Raccolta dei documenti: per valutare se il debitore possa accedere alla procedura e se il piano di ristrutturazione dei debiti proposto sia fattibile occorre ricostruire dettagliatamente la “storia del debito”. A tal fine, oltre alla raccolta dei contratti, di eventuali atti giudiziari notificati e delle carte comprovanti le spese sostenute è necessario fornire dati riguardanti la situazione familiare, i redditi percepiti e i beni di proprietà.</li>
<li>Predisposizione di un piano: la legge 3/2012 prevede differenti procedure, quindi, per prima cosa è necessario scegliere la strategia più adatta al caso concreto dopo un’accurata analisi dei documenti raccolti.</li>
<li>Nomina del Gestore: il debitore, anche autonomamente, può richiedere all’Organismo di Composizione della Crisi la nomina del Gestore. Solo nella fase successiva è necessaria l’assistenza di un avvocato.</li>
<li>Deposito del Piano in Tribunale: A seguito della verifica, da parte del Gestore nominato, della sussistenza dei requisiti di legge e della sostenibilità della procedura, il piano viene trasmesso al Tribunale per la valutazione del Giudice.</li>
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Il debitore che necessita di attivare una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012 può rivolgersi agli <strong>OCC – Organismi di Composizione della Crisi</strong>, ovvero enti terzi, pubblici o privati, imparziali ed indipendenti, al fine di far fronte all’eccessiva esposizione debitoria con i propri creditori e di ottenere l’esdebitazione.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista, <strong>”Gestore della crisi”</strong>, che, in seguito alla valutazione della documentazione prodotta, assisterà il debitore nel raggiungimento di un accordo che consenta di soddisfare le esigenze di ambo le parti, mediando tra i soggetti coinvolti e predisponendo un piano di rientro credibile e risolutivo.
Oltre al debitore sono coinvolti anche altri soggetti quali i creditori (pubblici e privati) e, in ultima istanza, il Giudice, essendo a lui demandato il compito di omologare o meno la proposta presentata. All’approvazione di una qualsiasi procedura prevista dalla legge salva suicidi (L. 3/2012), attivabile in qualsiasi fase della crisi debitoria, il debitore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto deliberato dal giudice, e solo se rispetterà nei modi di pagamento e tempi previsti, sarà ritenuto libero del debito non pagato.
Progetto SCEGLI CONSAPEVOLE, con contributo L.R. 4/17 – Anno 2023