Alcuni emendamenti al decreto bollette (34/2023), approvati nella notte tra martedì e mercoledì scorsi dalla commissione Finanze della Camera, hanno apportato modifiche in merito ad alcuni interventi di pace fiscale: lo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro e la rottamazione quater sono ora previsti anche nel caso in cui il Comune riscuota i debiti in proprio o tramite privati e non attraverso l’Agenzia delle Entrate. Spetterà alle regioni e agli enti locali stabilire con una propria delibera le regole per cancellare in automatico le mini cartelle e consentire ai loro cittadini di poter aderire alla rottamazione delle cartelle.
Al momento, sia la rottamazione sia la cancellazione automatica dei debiti fino a mille euro sono possibili solo per i debiti recapitati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Il dl, con le modifiche apportate, approderà in Aula alla Camera il 17 maggio per l’avvio della discussione generale. Si allarga quindi la platea dei beneficiari: migliaia di cittadini restavano di fatto tagliati fuori dalla doppia sanatoria per scelta dei loro amministratori locali, perché avevano tra le mani un’ingiunzione di pagamento del comune o di un agente della riscossione privato. Saranno comunque i sindaci, i governatori e le stesse province a dettare le regole della definizione agevolata per i nuovi beneficiari, tramite apposita delibera. In quest’ultima andranno indicati: il numero di rate e la relativa scadenza, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di aderire alla definizione agevolata e i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento. Inoltre la stessa delibera dovrà indicare il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Con gli emendamenti adottati sarà possibile sanare la grande disparità di trattamento che esisteva nell’adesione della rottamazione quater delle tasse e delle multe, l’applicazione del provvedimento si estende a tutti i carichi del periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli contenuti negli atti ancora notificati, o per quelli dove è prevista una rateizzazione o una sospensione, o ancora per quei debiti per i quali era in qualche modo già prevista una definizione agevolata anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
È previsto anche lo stralcio parziale delle cartelle fino a 1.000 euro affidate – tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 – agli agenti della riscossione dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. L’annullamento automatico si applica alle sole somme dovute, alla stessa data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Inoltre la cancellazione del debito non riguarda la quota capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti di pagamento, che restano integralmente dovuti. In sostanza la quota della multa va sempre pagata.
Per segnalazioni, informazioni ed assistenza, potete rivolgervi agli sportelli dell’Associazione che trovate al link https://www.udiconer.it/iniziativa-sportelli-aperti-ai-consumatori/
Progetto SCEGLI CONSAPEVOLE, con contributo L.R. 4/17 – Anno 2023